Home
La valutazione della condotta PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Venerdì 08 Novembre 2019 00:00

Il Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità operative applicate in materia ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto Legge 1° settembre 2008 n° 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2008 n° 169, all’art. 7, prevede nuove modalità per l’assegnazione del voto di condotta. Per maggiore chiarezza si riporta l’articolo in questione:

Art. 7 – Valutazione del comportamento

1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge, dei comportamenti:

a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;
b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.
4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana.

Per una corretta interpretazione dell’art. 7 del Regolamento di valutazione, si riportano di seguito i commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni (c.d. Statuto delle studentesse e degli studenti);

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

I commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, richiamati dall’Art. 7 del Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità operative applicate in materia ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto Legge 1° settembre 2008 n° 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge  30 ottobre 2008 n° 169 così recitano:

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto  della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e  a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

In osservanza delle disposizioni sopra riportate, il Collegio dei Docenti ha stabilito:

La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. Per garantire omogeneità delle decisioni assunte dai Consigli di classe, il Collegio Docenti adotta la seguente conversione prestazione/voto:

Voto 10

  • In assenza di sanzioni disciplinari, lo studente si relaziona con gli altri nel pieno rispetto delle altrui opinioni. Dimostra responsabilità, opera per l’instaurarsi di un clima collaborativo all’interno della classe e in Istituto. Rispetta gli impegni, è rispettoso degli ambienti scolastici e degli strumenti messigli a disposizione. Partecipa attivamente al dialogo formativo. È educato. Il suo rendimento è continuo e mira a livelli di eccellenza.

Voto 9

  • In assenza di sanzioni disciplinari, lo studente si relaziona con gli altri nel pieno rispetto delle altrui opinioni. Dimostra responsabilità, opera per l’instaurarsi di un clima collaborativo all’interno della classe. Rispetta gli impegni, è rispettoso degli ambienti scolastici e degli strumenti messigli a disposizione. Partecipa attivamente al dialogo formativo. È educato. Il suo rendimento è coerente con le sue capacità.

Voto 8

  • L’allievo nel corso dell’anno scolastico è stato oggetto di sanzioni disciplinari di cui all’Art. 4 c. 1) del Regolamento di Istituto essendogli stata attribuita la responsabilità nei contesti di cui all’Art. 3 c. 1) dello stesso Regolamento. In assenza di sanzioni disciplinari, lo studente si relaziona con gli altri nel rispetto delle altrui opinioni. Dimostra generalmente responsabilità, rispettando gli impegni, è rispettoso degli ambienti scolastici e degli strumenti messigli a disposizione. Partecipa solo saltuariamente al dialogo formativo. È educato. Il suo rendimento è coerente con le sue capacità.

Voto 7

  • L’allievo nel corso dell’anno scolastico è stato oggetto di sanzioni disciplinari di cui all’Art. 4 c. 2) del Regolamento di Istituto essendogli stata attribuita la responsabilità nei contesti di cui all’Art. 3 c. 2) lettere a), b) e c), nonché la reiterazione degli atti previsti  dall’Articolo 3 c. 1) dello stesso Regolamento. In assenza di sanzioni disciplinari, lo studente si relaziona con gli altri nel rispetto delle altrui opinioni. Dimostra responsabilità non sempre coerente alle esigenze, rispetta gli impegni non sempre in maniera continuativa, è rispettoso degli ambienti scolastici e degli strumenti messigli a disposizione. Partecipa saltuariamente al dialogo formativo. È educato. Il suo rendimento è coerente con le sue capacità.

Voto 6

  • L’allievo nel corso dell’anno scolastico è stato oggetto di sanzioni disciplinari di cui all’Art. 4 c. 2) del Regolamento di Istituto essendogli stata attribuita la responsabilità nei contesti di cui all’Art. 3 c. 2) lettere d), ed e), nonché la reiterazione degli atti previsti  dall’Articolo 3 c. 2) lettere a), b) e c) dello stesso Regolamento.

Voto 5

  • Nel corso dell’anno scolastico all’allievo è stata irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, essendogli stata attribuita la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell’articolo 2 del Decreto Legge, dei comportamenti: a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni; b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni. Tali violazioni sono quelle sanzionate con le modalità previste dall’Articolo 4 c. 3) del regolamento di disciplina e che si riferiscono agli atti gravissimi previsti dall’Articolo 3 c. 3), nonché alla reiterazione degli atti previsti dall’Articolo 3 c. 2) lettere d) ed e) del Regolamento stesso.

Voto inferiore a 5

  • Nel corso dell’anno scolastico l’allievo è stato artefice di gravissimi e reiterati atti contro l’istituzione scolastica, censurati con l’irrogazione di più sanzioni disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, essendogli stata attribuita la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell’articolo 2 del Decreto Legge, dei comportamenti: a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni; b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. Tali violazioni sono quelle sanzionate con le modalità previste dall’Articolo 4 c. 3) del regolamento di disciplina e che si riferiscono agli atti gravissimi previsti dall’Articolo 3 c. 3), nonché alla reiterazione degli atti previsti dall’Articolo 3 c. 2) lettere d) ed e) del Regolamento stesso.

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi dovrà essere motivata e verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale. I Consigli di classe potranno discostarsi da questa griglia di valutazione del comportamento degli allievi in via eccezionale e motivata.

Va sottolineato come questa corrispondenza Prestazioni/Voto assicuri, nella normalità dei casi, almeno il 7 in condotta che, relativamente alle nuove norme, non può più essere considerato un brutto voto ma, probabilmente risulterà essere il voto maggiormente assegnato. Le votazioni inferiori a 7 si riferiscono a particolari censurabili tipologie di comportamento che ci si augura mai debbano manifestarsi all’interno dell’Istituto. Va ricordato, comunque, che le sanzioni disciplinari lievi sono: la nota sul registro di classe da parte di uno o più insegnanti e il richiamo orale e scritto da parte del Dirigente scolastico; sanzione disciplinare grave è considerata l’allontanamento dalla comunità scolastica (c.d. sospensione) per non più di 15 giorni (sanzione erogata dal Consiglio di classe); sanzione disciplinare gravissima è considerato, invece, l’allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni (sanzione erogata dal Consiglio di istituto). Il Collegio responsabilmente ha voluto inserire una clausola di salvaguardia rispetto alle note sul registro nel senso che la valutazione complessiva della gravità di tali note spetterà al Consiglio di classe nella sua interezza e non solo al singolo docente o al Dirigente che ha emanato la nota. Una ulteriore manifestazione dell’intenzione dell’Istituto a non applicare criteri solo ed esclusivamente punitivi.

Ultimo aggiornamento Venerdì 08 Novembre 2019 12:19
 
Joomla templates by a4joomla