La valutazione degli apprendimenti, il credito scolastico e il credito formativo Stampa
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Venerdì 08 Novembre 2019 00:00

L’obiettivo dell’Istituto è quello di garantire la massima trasparenza del processo valutativo in tutte le sue fasi in modo da permettere allo studente ed alla propria famiglia di conoscere sempre la sua posizione nel percorso di apprendimento.

La valutazione, distinta come operazione dalla misurazione, è l’insieme di operazioni e procedimenti aventi come scopo l’accertamento dell’efficacia dell’attività didattica, rispetto al grado di raggiungimento degli obiettivi programmati e consente la verifica e il controllo della validità del processo di apprendimento/insegnamento. La valutazione non costituisce un momento a sé stante e non verte esclusivamente sui risultati delle singole verifiche effettuate, ma fa parte di un processo pedagogico globale in cui lo studente viene messo a conoscenza delle procedure e dei criteri attuativi.  Ai fini della valutazione di fine anno sarà presa in considerazione il grado di padronanza acquisito dagli studenti relativamente ai seguenti indicatori:

  • Uso della lingua e del linguaggio specifico;
  • Contenuti (informazioni, regole e principi);
  • Competenze (nella comprensione, analisi, sintesi, comparazione e correlazione di concetti nello specifico ambito disciplinare);
  • Competenze nel trasferire i paradigmi propri delle varie discipline in campi disciplinari diversi;
  • Autonomia di giudizio, originalità, creatività, elaborazione critica

adottando la seguente conversione prestazione/voto:

10 - ottimo

  • Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito. Dimostra autonomia e capacità di trasferire le competenze anche in contesti non noti. Possiede una buona proprietà di linguaggio, sa esprimere valutazioni critiche, valuta la qualità del proprio lavoro  e il proprio processo di apprendimento.

9 - ottimo

  • Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti. Possiede una buona proprietà di linguaggio.  Sa esprimere valutazioni critiche. Valuta sia la qualità del proprio lavoro, sia il proprio processo di apprendimento.

8 - distinto

  • Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito dimostra autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti, possiede una discreta proprietà di linguaggio, sa esprimere valutazioni critiche.

7 - buono

  • Lo studente dimostra di possedere competenze su contenuti fondamentali, dimostra autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti. Si esprime in modo accettabile.

6 - sufficiente

  • Lo studente dimostra di possedere le competenze indispensabili al raggiungimento del livello minimo di abilità richieste. Solo in questo ambito dimostra autonomia. Fuori dei contesti noti deve essere guidato.

5 - insufficiente

  • Conosce parzialmente gli argomenti proposti, possiede un linguaggio non sempre corretto. Riesce ad orientarsi solo se guidato.

4 - scarso

  • Conosce in modo superficiale e frammentario gli argomenti proposti, il linguaggio è stentato, necessita di un frazionamento del compito. Commette errori sostanziali.

3 - scarso

  • Denuncia gravi lacune nella conoscenza degli argomenti proposti. Si esprime con grande difficoltà. Necessita di un frazionamento del compito. Commette molti gravi e sostanziali errori e non è in grado di riconoscerli.

2/1 - scarso

  • Non è in grado di svolgere anche semplici compiti assegnati. Non ha alcuna conoscenza di tutti gli argomenti.

In applicazione degli Artt. 4 c. 1) e  6 c. 1) dell’OM 92 del 5 novembre 2007, al fine di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di classe, il Collegio dei Docenti adotterà i seguenti criteri per lo svolgimento degli scrutini intermedi e finali:

1. Viene considerata insufficienza formativa, per la quale dovranno essere previsti opportuni interventi di recupero e sostegno sia in corso d’anno che in occasione dell’eventuale sospensione del giudizio, la presenza prevalente, nel periodo cui si riferisce la valutazione, di risultati che riflettano la mancata acquisizione di una parte significativa degli aspetti e/o concetti fondamentali, e/o notevoli difficoltà di decodificazione e di rielaborazione dei dati tali da impedire o inficiare l’assimilazione dei contenuti successivi. Nel caso dello scrutinio finale, l’insufficienza formativa si configura come debito formativo e può essere motivo di non promozione se, valutata insieme ad ogni altro elemento valutativo, si configura come insuperabile e tale da compromettere il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto del curricolo. Nei casi in cui, nonostante la presenza di debiti formativi, il Consiglio di classe intravede la possibilità dell’allievo di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto delle discipline attraverso le azioni di recupero organizzate dalla scuola, essi daranno origine alla sospensione del giudizio; una carenza di risultati più limitata nella quantità e nella qualità rispetto a quella definita precedentemente, che indichi carenze nelle abilità o nelle conoscenze non così profonde da incidere sull'apprendimento futuro, in quanto sono presenti, pur se in modo non approfondito, gli elementi disciplinari fondamentali, può non dare origine a un debito formativo anche se, in questo caso, va comunque segnalata alle famiglie e seguita perché non si trasformi in un debito formativo.

2. Le delibere di promozione o di non promozione devono essere il prodotto di una attenta valutazione della figura complessiva di ogni singolo alunno e della dinamica che ne ha caratterizzato il processo di apprendimento, evitando scelte fondate su procedimenti meccanici o su fattori settoriali o parziali. Pertanto, nel caso di alunni con debiti formativi, a tali delibere si perverrà attraverso una discussione che valuterà:

  • la quantità e l’entità delle insufficienze nella loro dinamica, messe a confronto con i livelli di partenza (vedi in particolare la valutazione delle competenze in italiano per gli studenti stranieri);
  • il deficit di informazione e formazione: ampiezza e profondità delle lacune, consistenza delle stesse, loro collocazione nella catena di organizzazione e sviluppo dei contenuti della disciplina, centralità o complementarietà delle conoscenze/competenze perdute e loro eventuale propedeuticità rispetto ad altre da acquisire nelle fasce scolastiche successive;
  • elementi extra-cognitivi : impegno, assiduità, situazione familiare e sociale e fisica;
  • capacità di recupero delle lacune: essa va accertata con una accurata analisi del potenziale degli allievi sia a livello di capacità e attitudini, sia a livello di metodo di studio, di volontà e di motivazioni;
  • trend prestazionale  (evoluzione/stasi/involuzione - progresso/regresso) con riferimento all’intero anno scolastico e non al breve periodo;
  • origine degli insuccessi scolastici: si cercherà sulla base degli elementi noti di comprendere le cause dell’insuccesso.
  • gli altri fattori, anche contestuali, che abbiano condizionato il profitto.

3. Una volta correlati tutti gli elementi, in presenza di una o più insufficienze, si potrà pervenire alla sospensione del giudizio solo qualora i parametri di potenziale e di trend siano caratterizzati da chiara positività e siano esclusi atteggiamenti di negligenza grave. In questo caso gli allievi saranno tenuti obbligatoriamente alla frequenza dei corsi di recupero organizzati dalla scuola, sostenere in seguito ad essi la prova di verifica del superamento del debito formativo (nel caso in cui gli stessi siano stati previsti e programmati), ed essere rivalutati dal Consiglio di classe che scioglierà la riserva con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva. La valutazione terrà conto delle prestazioni relative ad abilità e contenuti propri sia della fascia scolare di appartenenza sia di quelle precedenti. Il consiglio di classe potrà deliberare la non promozione qualora l’insufficienza grave, anche in una sola disciplina, si ripeta per più anni scolastici successivi.

4. Nella valutazione degli alunni stranieri, per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare, si terrà conto,  per quanto possibile, della storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle abilità e delle competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa” si prenderanno in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si deciderà il passaggio o meno da una classe all’altra occorrerà far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell’allievo.

5. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al Decreto L.vo. n. 297/1994, ed è espressa con votazione in decimi rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con disabilità. La valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance. Gli insegnanti assegnati alle attività per il sostegno, assumendo la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano parteciperanno a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali degli alunni della classe con diritto di voto, su tutti gli alunni della classe di cui sono contitolari.

6. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, terranno conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di verifica, saranno adottati, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

7. A norma della Legge 11 gennaio 2007 n° 1e della CM 17 gennaio 2007 n° 5,  in sede di scrutinio finale delle classi quinte, in relazione alle decisioni di ammissione o non ammissione agli esami di Stato, si procederà ad una valutazione dello studente che tenga conto, delle conoscenze e delle competenze da lui acquisite nell’ultimo anno del corso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione complessiva tale da consentirgli di affrontare l’Esame di Stato.Lla non ammissione dovrà essere specificatamente motivata.

8. Costituiscono elementi valutabili ai fini del credito scolastico:

  • Media dei voti
  • Debiti formativi degli anni precedenti non saldati
  • Assiduità nella frequenza
  • Partecipazione al dialogo educativo
  • Comportamento
  • Sanzioni disciplinari
  • Partecipazione attiva alla vita scolastica ricoprendo ruoli negli OO.CC
  • Partecipazione a stage negli indirizzi dove non è obbligatorio o a progetti di ASL
  • Partecipazione alle attività integrative organizzate dalla scuola (sarà valutata solo se la partecipazione è stata di almeno 2/3 rispetto al numero di ore complessive).

9. Le tipologie di esperienze, maturate al di fuori della scuola, che possono dare origine al riconoscimento del credito formativo sono:

  • competenze musicali e coreutiche attestate dalla frequenza di corsi organizzati da Conservatori,  Istituti musicali e Accademie di ballo;
  • partecipazione a concorsi aventi per oggetto temi  a carattere artistico, letterario, scientifico che diano luogo almeno ad  una menzione;
  • attività sportiva a livello agonistico con partecipazione a gare almeno a livello provinciale;
  • attività di volontariato per almeno 40 ore: sostegno all’infanzia e a persone malate, anziane, diversamente abili ed appartenenti a fasce di popolazione a rischio; partecipazione a campi estivi di tutela ambientale;
  • esperienze di lavoro certificate e provviste di copertura assicurativa (anche tirocinio formativo ): attività lavorativa esercitata in maniera continuativa per almeno 150 ore;
  • certificazioni linguistiche;
  • corsi di lingue straniere: frequenza di corsi in Italia ed all’estero presso Istituti riconosciuti;
  • superamento di almeno 2 esami dell’ECDL.

Le attività patrocinate dall’Istituto concorrono, invece, al credito scolastico, nelle forme che i Consigli di classe riterranno più opportune.” Particolare attenzione sarà data al riconoscimento dell’equivalenza formativa delle esperienze di Alternanza scuola - lavoro.

Ultimo aggiornamento Venerdì 08 Novembre 2019 12:18