Il Regolamento di disciplina Stampa
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Giovedì 07 Aprile 2011 01:00

La scuola dell’autonomia è un’istituzione che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell’intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali. In ottemperanza alle disposizioni vigenti, in particolar modo allo Statuto delle studentesse e degli studenti, il regolamento di disciplina dell'ISISS "M. Casagrande" di Pieve di Soligo, disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

 

Art. 1 – Principi e finalità


  1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni,  e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e successive modificazioni e integrazioni, individua i doveri degli studenti, i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.
  2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno dell’Istituto. In tal senso il presente Regolamento è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa  adottato dall'Istituto.
  3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
  4. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto nelle singole discipline. Influisce, invece, sul voto di condotta e sulla valutazione complessiva dell’allievo anche in relazione al giudizio di ammissione  o non ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato. In tal senso nei Consigli di classe convocati per lo scrutinio finale, saranno oggetto di attenta valutazione, ai fini dell’indicazione del voto di condotta e al giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva, o all’Esame di Stato, non solo la gravità dell’infrazione disciplinare che ha dato origine alla sanzione, ma gli atti riparatori messi in atto dallo studente sanzionato, nonché i miglioramenti nel suo comportamento, intercorsi tra l’irrogazione della sanzione disciplinare e il termine delle lezioni
  5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Nel caso di sanzioni che prevedano l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, allo studente è offerta la possibilità di convertire tali sanzioni in attività socialmente utili. Tali attività, svolte presso Enti e Istituzioni in parternariato con l’Istituto e sotto la supervisione di un tutor, sono considerate a tutti gli effetti atti riparatori che, unitamente agli altri eventuali atti riparatori necessari e ad apprezzabili e concreti cambiamenti del comportamento tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel percorso di crescita e di maturazione dell’allievo, concorrono a definire la valutazione sul comportamento dell’allievo (c.d. voto in condotta) in sede di scrutinio finale, così come specificato al comma 4 del presente articolo.
  6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l’allontanamento oltre i 15 giorni e l’esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d’Istituto.
  7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
  8. L’allontanamento dalla comunità scolastica, escluso l’allontanamento fino al temine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale e/o dall’Esame di Stato, sarà effettivo in relazione all’esistenza di oggettive serie apprensioni a livello sociale che suggeriscano un reinserimento in classe solo dopo un percorso educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica. In qualsiasi altro caso la sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica è scontata con la presenza obbligatoria alle lezioni, con eventuale esclusione dalle sole attività extracurricolari.

Art. 2 – Doveri degli studenti

  1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le attività didattiche e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
  2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola degli adulti in genere e dei loro compagni un comportamento corretto e rispettoso.
  3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art. 1.
  4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall’Istituto.
  5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
  6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

 

Art. 3 – Disposizioni disciplinari


1.  Si configurano come mancanze lievi:

  • presentarsi regolarmente alle lezioni in ritardo senza giustificati motivi;
  • disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
  • tenere comportamenti non corretti al cambio dell’ora e negli spostamenti interni.

2.  Si configurano come mancanze gravi:

  • utilizzare il telefono cellulare durante l’attività didattica;
  • fumare nei locali dell’Istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola;
  • frequentare irregolarmente le lezioni, assentandosi in concomitanza con le prove di verifica;
  • mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al Personale non docente, agli adulti in genere e ai compagni;
  • rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola per dolo, negligenza, o disattenzione;

3.  Si configurano come mancanze gravissime:

  • insultare e umiliare i compagni;
  • sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell’istituzione scolastica;
  • compiere atti di vandalismo su cose;
  • compiere atti di violenza su persone;
  • compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona;
  • non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell’altrui sicurezza (correre a velocità eccessiva all’interno dell’Istituto, sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, etc.);
  • fare uso e spacciare bevande alcoliche e sostanze stupefacenti all’interno dell’Istituto o negli spazi adiacenti;
  • utilizzare dispositivi per acquisire dati personali, testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, e diffonderli senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione. Costituisce aggravante la diffusione a mezzo internet anche in gruppi chiusi.

 

Art. 4 – Violazioni e sanzioni


  1. Le mancanze previste dall’art. 3 comma 1 del presente regolamento, sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero scritto. Il provvedimento viene riportato sul Registro di Classe e vengono informate le famiglie tramite comunicazione  sul libretto personale dello studente. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore.
  2. Le mancanze gravi di cui alle lettere a), b), e c), del comma 2 dell’art. 3, nonché la reiterazione dei comportamenti  di cui all’art. 3, comma 1 del presente regolamento, vengono sanzionate con  ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico, comunicata alla famiglia che controfirma per presa visione. La violazione di cui alla lettera b) prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici. La mancanza di cui alla lettera a) comporta anche la consegna del telefono cellulare all’Ufficio del Dirigente che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dello/a studente/ssa. Le violazioni di cui alla lettera d) ed e) dell’art. 3 comma 2, nonché la reiterazione dei comportamenti di cui alle lettere a), b) e  c) dell’art. 3, comma 2 del presente regolamento, vengono sanzionate con l’allontanamento dalla comunità scolastica, per una durata commisurata alla gravità del fatto fino a  un massimo di 15 giorni. Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti. La seduta è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato; l’adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l’astensione, tranne nel caso in cui  uno dei membri sia genitore dell’allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare o, nel caso di allievo, sia egli stesso implicato nel procedimento disciplinare. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
  3. Le mancanze gravissime di cui alle lettere a), b), c), d), e) f), g) e h) dell’art. 3 comma 3, nonché la reiterazione dei comportamenti di cui alle lettere d) ed e) dell’art 3 comma 2 del presente regolamento, vengono punite con l’allontanamento dalla comunità scolastica per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni, con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato. Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all’autorità giudiziaria in base al diritto vigente. I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio d’Istituto. L’ adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l’astensione, tranne nel caso in cui  uno dei membri sia genitore dell’allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare o, nel caso di allievo, sia egli stesso implicato nel procedimento disciplinare. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

 

Art. 5 – Comunicazione di avvio del procedimento, contestazione di addebito e audizione in contraddittorio


  1. L’efficacia dei provvedimenti sanzionatori per le mancanze di cui all’art. 3 comma 1 lettere a), b) e c) e comma 2 lettere a), b), c) e d) è condizionata alla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell’età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e “vicine” ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all’alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all’art. 7 della Legge n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell’avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il libretto personale dell’alunno.
  2. Per le sanzioni che comportano l’allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Il Dirigente scolastico, dopo aver ascoltato le parti interessate, dà comunicazione  dell’avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell’audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.
  3. Nel caso in cui nell’evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell’apertura del procedimento come contro interessati.
  4. A seguito dell’audizione, potrà seguire:
  • l’archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
  • la rimissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

 

Art. 6 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell’Organo Collegiale


  1. L’Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall’esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.
  2. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e alla sua famiglia dal Dirigente scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l’entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie,  la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l’organo presso cui adire eventuali impugnazioni. Viene data esecuzione al provvedimento disciplinare trascorsi i termini per l’impugnazione senza che avverso al provvedimento si stato avanzato ricorso.

 

Art. 7  -  Impugnazioni


  1. Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente scolastico. Il Dirigente scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.
  2. Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente scolastico, dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto è ammesso reclamo all’Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 8., entro il termine di 10 giorni.

 

Art. 8 – Organo di Garanzia


L’Organo di Garanzia interno è composto da:

  • Dirigente scolastico o suo delegato, che lo presiede;
  • un docente designato dal Collegio dei Docenti, che designa anche un membro supplente;
  • un rappresentante del personale ATA, designato dall’Assemblea ATA, che designa anche un membro supplente;
  • un genitore, eletto nei Consigli di Classe e designato dall’Assemblea dei genitori rappresentanti, la quale designa anche un membro supplente;
  • uno studente eletto nei Consigli di Classe o nella Consulta e designato dall’Assemblea dei rappresentanti degli studenti.
  1. Le cariche di rappresentanti nel Consiglio di Istituto e nell’Organo di Garanzia sono tra loro incompatibili
  2. Le competenze dell’Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall’art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall’art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.
  3. L’Organo di garanzia rimane in carica per un anno scolastico. Durante tale periodo i componenti che perdono il requisito dell’eleggibilità attiva e passiva, vengono surrogati con i membri supplenti. In mancanza di membri supplenti si procede in corso d’anno ad una nuova elezione.
  4. L’Organo di Garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.
  5. Le adunanze dell’Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un  membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  6. L’Organo di Garanzia si pronuncia, di norma, entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

 

Art. 9 – Norme finali


  1. I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.
  2. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.
  3. Nei periodi di effettivo allontanamento dalla comunità scolastica, di cui all’art. 1, comma 8 del presente regolamento, la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori e, ove necessario, anche con i servizi sociali e con l’autorità giudiziaria un rapporto finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
  4. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all’anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell’anno scolastico successivo.
  5. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d’anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l’alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.
  6. Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest’ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall’Istituto di provenienza.
  7. Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” può ricorrere all’Organo di Garanzia istituito presso l’Ufficio scolastico regionale.
  8. Del presente regolamento, affisso all’Albo della scuola in via permanente,  è fornita copia a tutti gli studenti e alle famiglie.
Ultimo aggiornamento Sabato 25 Giugno 2011 11:20