La valutazione degli apprendimenti, il credito scolastico e il credito formativo |
Scritto da Administrator |
Venerdì 08 Novembre 2019 00:00 |
L’obiettivo dell’Istituto è quello di garantire la massima trasparenza del processo valutativo in tutte le sue fasi in modo da permettere allo studente ed alla propria famiglia di conoscere sempre la sua posizione nel percorso di apprendimento. La valutazione, distinta come operazione dalla misurazione, è l’insieme di operazioni e procedimenti aventi come scopo l’accertamento dell’efficacia dell’attività didattica, rispetto al grado di raggiungimento degli obiettivi programmati e consente la verifica e il controllo della validità del processo di apprendimento/insegnamento. La valutazione non costituisce un momento a sé stante e non verte esclusivamente sui risultati delle singole verifiche effettuate, ma fa parte di un processo pedagogico globale in cui lo studente viene messo a conoscenza delle procedure e dei criteri attuativi. Ai fini della valutazione di fine anno sarà presa in considerazione il grado di padronanza acquisito dagli studenti relativamente ai seguenti indicatori:
adottando la seguente conversione prestazione/voto: 10 - ottimo
9 - ottimo
8 - distinto
7 - buono
6 - sufficiente
5 - insufficiente
4 - scarso
3 - scarso
2/1 - scarso
In applicazione degli Artt. 4 c. 1) e 6 c. 1) dell’OM 92 del 5 novembre 2007, al fine di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di classe, il Collegio dei Docenti adotterà i seguenti criteri per lo svolgimento degli scrutini intermedi e finali: 1. Viene considerata insufficienza formativa, per la quale dovranno essere previsti opportuni interventi di recupero e sostegno sia in corso d’anno che in occasione dell’eventuale sospensione del giudizio, la presenza prevalente, nel periodo cui si riferisce la valutazione, di risultati che riflettano la mancata acquisizione di una parte significativa degli aspetti e/o concetti fondamentali, e/o notevoli difficoltà di decodificazione e di rielaborazione dei dati tali da impedire o inficiare l’assimilazione dei contenuti successivi. Nel caso dello scrutinio finale, l’insufficienza formativa si configura come debito formativo e può essere motivo di non promozione se, valutata insieme ad ogni altro elemento valutativo, si configura come insuperabile e tale da compromettere il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto del curricolo. Nei casi in cui, nonostante la presenza di debiti formativi, il Consiglio di classe intravede la possibilità dell’allievo di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto delle discipline attraverso le azioni di recupero organizzate dalla scuola, essi daranno origine alla sospensione del giudizio; una carenza di risultati più limitata nella quantità e nella qualità rispetto a quella definita precedentemente, che indichi carenze nelle abilità o nelle conoscenze non così profonde da incidere sull'apprendimento futuro, in quanto sono presenti, pur se in modo non approfondito, gli elementi disciplinari fondamentali, può non dare origine a un debito formativo anche se, in questo caso, va comunque segnalata alle famiglie e seguita perché non si trasformi in un debito formativo. 2. Le delibere di promozione o di non promozione devono essere il prodotto di una attenta valutazione della figura complessiva di ogni singolo alunno e della dinamica che ne ha caratterizzato il processo di apprendimento, evitando scelte fondate su procedimenti meccanici o su fattori settoriali o parziali. Pertanto, nel caso di alunni con debiti formativi, a tali delibere si perverrà attraverso una discussione che valuterà:
3. Una volta correlati tutti gli elementi, in presenza di una o più insufficienze, si potrà pervenire alla sospensione del giudizio solo qualora i parametri di potenziale e di trend siano caratterizzati da chiara positività e siano esclusi atteggiamenti di negligenza grave. In questo caso gli allievi saranno tenuti obbligatoriamente alla frequenza dei corsi di recupero organizzati dalla scuola, sostenere in seguito ad essi la prova di verifica del superamento del debito formativo (nel caso in cui gli stessi siano stati previsti e programmati), ed essere rivalutati dal Consiglio di classe che scioglierà la riserva con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva. La valutazione terrà conto delle prestazioni relative ad abilità e contenuti propri sia della fascia scolare di appartenenza sia di quelle precedenti. Il consiglio di classe potrà deliberare la non promozione qualora l’insufficienza grave, anche in una sola disciplina, si ripeta per più anni scolastici successivi. 4. Nella valutazione degli alunni stranieri, per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare, si terrà conto, per quanto possibile, della storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle abilità e delle competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa” si prenderanno in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si deciderà il passaggio o meno da una classe all’altra occorrerà far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell’allievo. 5. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al Decreto L.vo. n. 297/1994, ed è espressa con votazione in decimi rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con disabilità. La valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance. Gli insegnanti assegnati alle attività per il sostegno, assumendo la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano parteciperanno a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali degli alunni della classe con diritto di voto, su tutti gli alunni della classe di cui sono contitolari. 6. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, terranno conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di verifica, saranno adottati, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 7. A norma della Legge 11 gennaio 2007 n° 1e della CM 17 gennaio 2007 n° 5, in sede di scrutinio finale delle classi quinte, in relazione alle decisioni di ammissione o non ammissione agli esami di Stato, si procederà ad una valutazione dello studente che tenga conto, delle conoscenze e delle competenze da lui acquisite nell’ultimo anno del corso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione complessiva tale da consentirgli di affrontare l’Esame di Stato.Lla non ammissione dovrà essere specificatamente motivata. 8. Costituiscono elementi valutabili ai fini del credito scolastico:
9. Le tipologie di esperienze, maturate al di fuori della scuola, che possono dare origine al riconoscimento del credito formativo sono:
Le attività patrocinate dall’Istituto concorrono, invece, al credito scolastico, nelle forme che i Consigli di classe riterranno più opportune.” Particolare attenzione sarà data al riconoscimento dell’equivalenza formativa delle esperienze di Alternanza scuola - lavoro. |
Ultimo aggiornamento Venerdì 08 Novembre 2019 12:18 |